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Le ditte di cui all'art. 3 devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare del diritto erariale dovuto per il mese di massimo caricamento in bombole di gas metano, dell'anno precedente. Le ditte che iniziano la particolare attivita' dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare del diritto erariale presumibilmente dovuto per un mese.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
