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Per il ritardato pagamento del diritto erariale oltre i termini stabiliti dalla presente legge, e' applicata, in aggiunta all'interesse legale, una indennita' di mora del sei per cento. Tale indennita' e' ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
