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Il diritto erariale stabilito all'art. 1 si applica anche al gas metano, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, gia' confezionato in bombole, da chiunque detenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantita' superiore a metri cubi 100. Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantita' di gas metano confezionato in bombole appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti. All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantita' giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro e non oltre venti giorni dalla data predetta.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
