Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
Art. 27 — Organi dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro
Gli organi dell'Ente sono:
- a)il presidente;
- b)l'assemblea dei delegati;
- c)il consiglio di amministrazione;
- d)il collegio dei sindaci. Il presidente e i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro possono essere demandate dall'Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. L'Ente e' autorizzato a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dall'assemblea dei delegati.
Testo vigente dal 10 agosto 1991
