Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Art. 27 — Organi dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

Gli organi dell'Ente sono:

  • a)il presidente;
  • b)l'assemblea dei delegati;
  • c)il consiglio di amministrazione;
  • d)il collegio dei sindaci. Il presidente e i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro possono essere demandate dall'Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. L'Ente e' autorizzato a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dall'assemblea dei delegati.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art27 · fonte su Normattiva