Art. 18 — Pensione d'invalidità
La pensione d'invalidita' spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. La pensione d'invalidita' non e' cumulabile con la pensione di vecchiaia.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
