La pensione d'invalidita' spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. La pensione d'invalidita' non e' cumulabile con la pensione di vecchiaia.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art18 · fonte su Normattiva