Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 4 — Pensione di inabilità

La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

  • a)la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
  • b)l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione. 4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione

Testo vigente dal 6 marzo 1992

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 292/2008

    Questione inammissibile
    18 luglio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui negano il diritto alla pensione di invalidità agli avvocati che, in possesso degli altri requisiti contributivi, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense successivamente al compimento del quarantesimo anno di età. Infatti, l'ordinanza di rimessione non tiene conto del fatto che la normativa censurata è stata modificata dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 141: il giudice a quo non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza v., citate, ex multis , sentenza n. 53/2008 e ordinanza n. 167/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 5 Riforma del sistema previdenziale forense

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  • Ordinanza n. 845/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 133/1984, O.n. 279/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 4 Riforma del sistema previdenziale forense

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  • Ordinanza n. 669/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    È manifestamente inammissibile, per inapplicabilità delle norme denunziate nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 , L. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost. - per quanto concerne le condizioni e limiti posti all'erogazione delle provvidenze della Cassa nazionale forense nei confronti degli iscritti ultraquarantenni.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 47 cost. · Art. 2 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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