Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' ridotto alla meta'. E' accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'eta' di trent'anni, la facolta' di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a meta' del contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti. La riduzione del contributo prevista nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali e' versato il contributo personale ridotto. Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto allo albo, e' tenuto a versare la meta' del contributo personale stabilito per la gestione medesima.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art28 · fonte su Normattiva