Art. 8 — Elezione dell'assemblea dei delegati
Il presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza dell'assemblea dei delegati, la data delle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, e ne da' comunicazione ai presidenti dei consigli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
