Sono eleggibili all'assemblea dei delegati coloro che al 10 gennaio precedente la data delle elezioni sono iscritti nell'albo provinciale di residenza da almeno due anni e non beneficiano di prestazioni a carico della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente. Le elezioni si svolgono alla data fissata a norma del precedente articolo dal presidente dell'ente, presso la sede di ciascun consiglio provinciale dell'albo, con voto segreto. Il seggio elettorale e' costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro, designati tra i propri iscritti dal consiglio provinciale dell'albo. Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni. Il presidente dell'ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianita' di iscrizione all'albo, il piu' anziano di eta'. I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art9 · fonte su Normattiva