L'assemblea dei delegati e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'ente eletti, nel modo indicato nei successivi articoli 8 e 9, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento e' eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento. I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalita' previste dagli articoli successivi per l'elezione dell'assemblea.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art6 · fonte su Normattiva