Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 15
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L'Ente puo' esercitare le altre forme di assistenza e di previdenza che fossero deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato d'intesa col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
