Art. 22
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1948 al 16 dicembre 2009. 65 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il Comitato esecutivo e' composto:
tolto: 1) dal presidente;
tolto: 2) dal vice presidente;
tolto: 3) da uno dei consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 21;
tolto: 4) da uno dei consiglieri di cui alla lettera c) dell'articolo predetto;
tolto: 5) da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i consiglieri di cui alla lettera e) dell'articolo predetto;
tolto: 6) dal consigliere di cui alla lettera a) dell'articolo predetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art22 · fonte del testo