Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 17
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Le somme trattenute sugli stipendi e sui salari in conseguenza di provvedimenti disciplinari, gli interessi sui depositi di garanzia dei salariati e l'importo dei depositi stessi incamerati a titolo di penalita', nonche' i proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, sono devoluti all'Ente.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
