Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Le somme trattenute sugli stipendi e sui salari in conseguenza di provvedimenti disciplinari, gli interessi sui depositi di garanzia dei salariati e l'importo dei depositi stessi incamerati a titolo di penalita', nonche' i proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, sono devoluti all'Ente.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art17 · fonte del testo