Art. 30
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 143 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli enti, le istituzioni e le associazioni di qualsiasi specie, aventi per finalita' la previdenza, l'assistenza ed il credito a favore delle categorie di personale indicate nell'art. 3 e dei loro superstiti saranno soppressi con decreti del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze e con i Ministri dai quali il personale stesso dipende.
tolto: I decreti di cui al precedente comma determineranno se i compiti degli enti soppressi e le relative contribuzioni debbano essere mantenuti, o eventualmente modificati, mediante costituzione di gestioni speciali dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al quale saranno devoluti i patrimoni degli enti predetti, oppure se i compiti stessi e le contribuzioni relative debbano cessare.
tolto: In caso di cessazione, alla liquidazione degli enti soppressi provvede l'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art30 · fonte del testo