Art. 32
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il personale degli enti, istituzioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 30 e' esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma delle vigenti leggi o dei particolari ordinamenti.
tolto: Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia da almeno un anno rapporto stabile d'impiego presso gli enti, istituzioni e associazioni di cui al comma precedente, potra' essere confermato in servizio dell'Ente a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nei modi ed alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art32 · fonte del testo