Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 1 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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[1]Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera

[2]Art. 1.

[3]L'Ente Nazionale Industria turistica e alberghiera (E.N.I.T.E.A.) ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento del patrimonio ricettivo nazionale, integrando, ai fini del movimento turistico nazionale la iniziativa privata ove questa si appalesi insufficiente e sostituendovisi ove sia mancante.

[4]Esso pertanto puo' costruire, comperare, locare, arredare e gestire alberghi o parteciparvi con responsabilita' limitata al solo capitale apportato, nonche' compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attivita' anche in campo diverso da quello alberghiero e idrotermale, quando ne sia esplicitamente richiesto dal Ministero della cultura popolare per le necessita' del movimento turistico nazionale.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art1 · fonte del testo