Art. 5 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 199 parole tolte, 29 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il Consiglio di amministrazione:
tolto: a) delibera il regolamento interno del personale da sottoporre alla approvazione del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze;
tolto: b) delibera l'acquisto, la vendita, e la locazione dei beni immobili, la stipulazione di mutui attivi e passivi, consentendo accensioni di ipoteche, cancellazioni, riduzioni e postergazioni, nonche' la accensione e lo svincolo di qualunque garanzia, presso qualunque ufficio, ente ed istituto;
tolto: c) autorizza l'acquisto e la vendita di beni mobili;
tolto: d) autorizza la partecipazione e relative modalita' in aziende di cui al precedente articolo 1, comma 2° e la revoca delle stesse;
tolto: e) approva il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite disponendo in merito alle eccedenze attive e passive;
tolto: f) compie in genere tutti gli atti non devoluti al presidente ed all'amministratore delegato, necessari per il raggiungimento delle finalita' dell'Ente.
tolto: Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/08/1939, n. 182 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art5 · fonte del testo