Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 15 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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In caso di cessazione o di scioglimento dell'Ente, per qualsiasi motivo, le somme residuate, dopo estinte tutte le passivita', saranno devolute all'Erario in conto entrate.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art15 · fonte del testo