Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere
Art. 2 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)
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Le entrate dell'Ente sono costituite:
- a)dai proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attivita';
- b)dai contributi che possa ottenere ai sensi del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669;
- c)da qualsiasi altro provento o conferimento possa al medesimo pervenire.
Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
