Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 2 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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Le entrate dell'Ente sono costituite:

  • a)dai proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attivita';
  • b)dai contributi che possa ottenere ai sensi del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669;
  • c)da qualsiasi altro provento o conferimento possa al medesimo pervenire.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art2 · fonte del testo