Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 4 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Consiglio di amministrazione e' composto di nove membri designati uno ciascuno dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per le corporazioni e cinque dal Ministro per la cultura popolare fra persone competenti.

[2]Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la cultura popolare, i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

[3]Con lo stesso decreto sono nominati anche il presidente e l'amministratore delegato, scelti fra i membri del Consiglio designati dal Ministro per la cultura popolare.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art4 · fonte del testo