Art. 4 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio di amministrazione e' composto di nove membri designati uno ciascuno dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per le corporazioni e cinque dal Ministro per la cultura popolare fra persone competenti.
[2]Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la cultura popolare, i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
[3]Con lo stesso decreto sono nominati anche il presidente e l'amministratore delegato, scelti fra i membri del Consiglio designati dal Ministro per la cultura popolare.
Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
