Art. 5 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)
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[1]Il Consiglio di amministrazione:
- a)delibera il regolamento interno del personale da sottoporre alla approvazione del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze;
- b)delibera l'acquisto, la vendita, e la locazione dei beni immobili, la stipulazione di mutui attivi e passivi, consentendo accensioni di ipoteche, cancellazioni, riduzioni e postergazioni, nonche' la accensione e lo svincolo di qualunque garanzia, presso qualunque ufficio, ente ed istituto;
- c)autorizza l'acquisto e la vendita di beni mobili;
- d)autorizza la partecipazione e relative modalita' in aziende di cui al precedente articolo 1, comma 2° e la revoca delle stesse;
- e)approva il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite disponendo in merito alle eccedenze attive e passive;
- f)compie in genere tutti gli atti non devoluti al presidente ed all'amministratore delegato, necessari per il raggiungimento delle finalita' dell'Ente.
[2]Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/08/1939, n. 182 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
