Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 6 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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[1]Il Consiglio di amministrazione e' convocato di regola ogni mese, e straordinariamente quando occorra, e puo' legalmente deliberare con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

[2]Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese, in caso di parita' prevale il voto del presidente.

[3]Alle riunioni possono partecipare, senza voto, i membri del collegio dei revisori.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art6 · fonte del testo