Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 7 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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[1]Il presidente del Consiglio:

[2]convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno;

[3]vigila alla esatta attuazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio ed approvati dal Ministero;

[4]in caso di necessita' ed urgenza prende qualunque provvedimento di competenza del Consiglio riferendone a questo alla prossima riunione; tali deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

[5]In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dall'amministratore piu' anziano.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art7 · fonte del testo