Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 8 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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[1]L'amministratore delegato ha anche la carica di direttore generale dell'Ente, e compie tutti gli atti necessari alla amministrazione dell'Ente, i quali non siano devoluti alla competenza del Consiglio o del presidente.

[2]Piu' specificatamente:

  • a)compila il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  • b)predispone i piani ed i progetti per l'attuazione dei fini dell'Ente, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
  • c)nomina e costituisce procuratori generali e speciali;
  • d)nomina il personale e prende qualunque provvedimento inerente al medesimo, in base al regolamento interno deliberato dal Consiglio ed approvato dai Ministri per la cultura popolare e per le finanze;
  • e)provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigilandone il funzionamento;
  • f)provvede alla esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del presidente, nonche' alla applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento;
  • g)rende conto al Consiglio della gestione dell'Ente e dei risultati conseguiti.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art8 · fonte del testo