Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere
Art. 8 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)
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[1]L'amministratore delegato ha anche la carica di direttore generale dell'Ente, e compie tutti gli atti necessari alla amministrazione dell'Ente, i quali non siano devoluti alla competenza del Consiglio o del presidente.
[2]Piu' specificatamente:
- a)compila il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b)predispone i piani ed i progetti per l'attuazione dei fini dell'Ente, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
- c)nomina e costituisce procuratori generali e speciali;
- d)nomina il personale e prende qualunque provvedimento inerente al medesimo, in base al regolamento interno deliberato dal Consiglio ed approvato dai Ministri per la cultura popolare e per le finanze;
- e)provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigilandone il funzionamento;
- f)provvede alla esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del presidente, nonche' alla applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento;
- g)rende conto al Consiglio della gestione dell'Ente e dei risultati conseguiti.
Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
