[1]Per il personale di cui agli articoli 35 e 36 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1 febbraio 1925, n. 217, le percentuali di cui all'art. 3 sono sostituite dalle seguenti:

[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Testo vigente dal 9 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736~art4 · fonte del testo