Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge va aggiunta l'indennita' di caropane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal "Fondo adeguamento pensioni" istituito in base al precedente art. 1.

Testo vigente dal 9 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736~art10 · fonte del testo