Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge va aggiunta l'indennita' di caropane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal "Fondo adeguamento pensioni" istituito in base al precedente art. 1.
Testo vigente dal 9 luglio 1952
