Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue, se liquidate per anzianita', e a lire 108.000 annue, se liquidate per invalidita'.
Testo vigente dal 9 luglio 1952
Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue, se liquidate per anzianita', e a lire 108.000 annue, se liquidate per invalidita'.
Testo vigente dal 9 luglio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736~art6 · fonte del testo