Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue se liquidate per anzianita' e a lire 108.000 annue se liquidate per invalidita'.
Testo vigente dal 30 ottobre 1951
Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue se liquidate per anzianita' e a lire 108.000 annue se liquidate per invalidita'.
Testo vigente dal 30 ottobre 1951
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-09-02;1101~art6 · fonte del testo