Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, a decorrere dal 1 gennaio 1950 il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' commisurato ad una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza. Detta percentuale e stabilita nella seguente misura: per le pensioni liquidate con decorrenza dal: 1 gennaio al 31 dicembre 1950.......................... 35 % " " 1951.......................... 36 % " " 1952.......................... 37 % " " 1953.......................... 38 % " " 1954.......................... 39 % " " 1955.......................... 40 %

Testo vigente dal 30 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-09-02;1101~art3 · fonte del testo