((Le pensioni di invalidita' o di anzianita', liquidate a norma del precedente articolo 17, non possono essere di ammontare inferiore a lire 260.000 annue, escluse le maggiorazioni per i figli a carico. Le pensioni ai superstiti, di cui all'articolo 20, non possono essere inferiori al predetto ammontare ridotto nelle misure percentuali fissate nello stesso articolo 20. In ogni caso le pensioni di cui ai comma precedenti non possono essere di importo inferiore al minimo previsto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate dei 10 per cento)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 53
1con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Testo vigente dal 2 marzo 1963
