La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base e' posta a carico del "Fondo adeguamento pensioni".
Testo vigente dal 30 ottobre 1951
La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base e' posta a carico del "Fondo adeguamento pensioni".
Testo vigente dal 30 ottobre 1951
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Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-09-02;1101~art9 · fonte del testo