Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della presente legge va aggiunta la indennita' relativa al caro pane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal "Fondo adeguamento pensioni" istituito in base al precedente art. 1.

Testo vigente dal 30 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-09-02;1101~art10 · fonte del testo