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I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sara' all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca e del demanio marittimo del Ministero della marina mercantile.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art10 · fonte del testo