Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. 139 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge e' garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinate natanti stessi, ovvero, quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere e), f) ed h) del precedente articolo 1, da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi. Per le operazioni di credito di cui alla presente legge gli istituti di credito non potranno chiedere garanzie oltre quelle previste nel precedente comma. I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorita' marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'istituto finanziatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art9 · fonte del testo