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Il tasso d'interesse, di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 857, e' ridotto dal 4,50 per cento al 4 per cento annuo. Ai mutui concessi ai sensi della stessa, legge n. 857 del 1954, si estendono le disposizioni di cui agli ultimi commi degli articoli 6 e 7 della presente legge. In applicazione delle norme del presente articolo saranno modificate le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 857.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008
