Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1976 al 22 dicembre 2008. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:
tolto: 1) entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
tolto: 2) entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni. I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'art. 3. Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art6 · fonte del testo