Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1976 al 22 dicembre 2008. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:

tolto: 1) entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;

tolto: 2) entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni. I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'art. 3. Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art6 · fonte del testo