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Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per i mutui di cui all'articolo uno e saranno ripartite fra gli Istituti di credito con le stesse modalita' previste dal precedente articolo.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008
