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Salvo quanto previsto nel successivo articolo 14, l'iscrizione al Fondo e' compatibile con l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Tuttavia, alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, si procede alla revoca della pensione anteriormente liquidata nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla liquidazione, in luogo della pensione revocata, di un supplemento secondo quanto previsto dal comma seguente. I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, quali ne siano il numero e l'importo, danno diritto ad un supplemento della pensione dovuta dal Fondo. Il supplemento e' a carico dell'assicurazione predetta, e' pari al prodotto del 20 per cento dei, contributi base per il coefficiente di rivalutazione stabilito dalle norme disciplinanti l'assicurazione medesima ed ha la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo. Quando il supplemento, previsto dal precedente comma, sia, stato liquidato a ministri titolari di pensione revocata ai sensi del primo comma, sono fatti salvi i diritti spettanti ai superstiti e quelli inerenti all'assistenza di malattia. Non sono cumulabili a nessun effetto i contributi versati nel Fondo con quelli versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Per i ministri che sono titolari di pensione ordinaria a carico di una Amministrazione statale, anche con ordinamento autonomo, lo Stato subentra nei diritti verso il Fondo per la parte differenziale fra l'ammontare della pensione che sarebbe dovuta dal Fondo stesso e la quota di essa relativa ai contributi versati dall'iscritto.
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974
