Provvedimento abrogato dalla l. 22 dicembre 1973, n.903.
Abrogato dal 11 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 22 dicembre 1973, n.903.
Abrogato dal 11 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974. 62 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I ministri, che alla data indicata nell'articolo 21 contribuiscano all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, hanno facolta', entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere la sospensione della iscrizione al Fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N.903
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 22 dicembre 1973, n.903
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art14 · fonte del testo