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I ministri, che alla data indicata nell'articolo 21 contribuiscano all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, hanno facolta', entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere la sospensione della iscrizione al Fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione.
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974
