Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974. 150 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: I ministri di culto che alla data indicata nell'articolo 21 abbiano compiuto il 70° anno di eta', o risultino permanentemente invalidi ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue a carico del Fondo. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un contributo annuo dello Stato di lire 8.500.000 per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, e mediante un contributo suppletivo degli iscritti al Fondo nella misura di lire 2.020 annue. Il contributo suppletivo e' riscosso insieme con quello di cui all'articolo 6. Il Comitato di vigilanza del Fondo ne deliberera' l'eventuale sospensione quando sia raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate a norma del presente articolo. Il contributo dello Stato di cui al secondo comma e quello previsto dall'articolo 15 saranno versati in rate semestrali anticipate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N.903

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1973, n.903

    La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art17 · fonte del testo