Provvedimento abrogato dalla l. 22 dicembre 1973, n.903.
Abrogato dal 11 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 22 dicembre 1973, n.903.
Abrogato dal 11 gennaio 1974
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: All'onere di lire 8 milioni annui per la concessione da parte dello Stato dei contributi di cui agli articoli 15 e 17 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N.903
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 22 dicembre 1973, n.903
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art18 · fonte del testo