Provvedimento abrogato dalla l. 22 dicembre 1973, n.903.
Abrogato dal 11 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 22 dicembre 1973, n.903.
Abrogato dal 11 gennaio 1974
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974. 80 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali, i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Si applicano, altresi', le norme che regolano i termini e le modalita' per la proposizione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonche' quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N.903
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 22 dicembre 1973, n.903
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art19 · fonte del testo