Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto, per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15. Il contributo a carico dell'iscritto e' stabilito per ciascun anno solare nella misura di lire 30.320, ed e' corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate di lire 7.580. Il contributo e' dovuto a far tempo dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974
