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Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale fino al compimento della eta' di 70 anni o fino alla liquidazione della pensione di invalidita'. Per, l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente e' richiesta l'attestazione dell'Ordinario che esercita sul sacerdote la sua giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art4 · fonte su Normattiva