Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

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Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al sacerdote che abbia compiuto il 70° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido. Il Fondo puo' provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera e) della presente legge.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 12 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art5 · fonte del testo