Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

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Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al sacerdote che abbia compiuto il 70° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N. 669)).

Testo in vigore dal 12 agosto 1967 al 11 gennaio 1974

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1961 al 12 agosto 1967. 35 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al sacerdote che abbia compiuto il 70° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido. tolto: Il Fondo puo' provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera e) della presente legge aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N. 669.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;579~art5 · fonte del testo