Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903
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Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al sacerdote che abbia compiuto il 70° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N. 669)).
Testo in vigore dal 12 agosto 1967 al 11 gennaio 1974
