All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvedera' a carico del capitolo n. 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;144~art2 · fonte su Normattiva