Affidamento in prova del condannato militare

Art. 11 — Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvedera' a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 10 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-29;167~art11 · fonte su Normattiva