L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:
- 1)ai generi di monopolio
- 2)alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
- 3)alle armi portatili ed alle loro parti;
- 4)agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
- 5)ai bastoni ed agli ombrelli;
- 6)agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonche' ai lavori di pellicceria;
- 7)agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti;
- 8)ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialita' medicinali;
- 9)agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate. Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale. Nel regolamento di cui all'art. 16 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.
Testo vigente dal 6 dicembre 1951
