L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:

  • 1)ai generi di monopolio
  • 2)alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
  • 3)alle armi portatili ed alle loro parti;
  • 4)agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
  • 5)ai bastoni ed agli ombrelli;
  • 6)agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonche' ai lavori di pellicceria;
  • 7)agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti;
  • 8)ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialita' medicinali;
  • 9)agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate. Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale. Nel regolamento di cui all'art. 16 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

Testo vigente dal 6 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295~art7 · fonte del testo